Detrazioni fiscali per risparmio energetico e antisismicità (ecobonus) rese permanenti?

L'ecobonus del 65% della spesa diverrà permanente: approvata una risoluzione alla Camera che impegna il governo.

Detrazioni fiscali per risparmio energetico e antisismicità (ecobonus) rese permanenti?

L'ecobonus, ovvero le detrazioni fiscali per lavori di rinnovamento energetico e di sicurezza antisismica per gli immobili ad uso abitativo, con ogni probabilità diventerà definitivo nell'attuale misura del 65% delle spese effettuate per tali interventi, come già si mormorava ad inizio estate quando il governo Letta le prorogò fino al 31 dicembre 2013 per le case singole, al 30 giugno 2014 per i condomini (cfr l'ultimo aggiornamento Le tempistiche dell'ecobonus 2013). Infatti è stata approvata dalle commissioni Ambiente e Finanza della Camera una risoluzione trasversale tra i vari schieramenti che chiede appunto la stabilizzazione di tali agevolazioni fiscali.

Tale risoluzione, che porta la firma dell'esponente Pd Ermete Realacci, presidente della Commissione Ambiente, nonchè quella dell'esponente PdL Daniele Capezzone, presidente della commissione Finanze, oltre alla stabilizzazione delle detrazioni al 65% per riqualificazione energetica e antisismicità, impegnerà il governo a fare in modo che l'ecobonus venga esteso ad una più vasto numero di interventi e anche che abbia confermati i quindici punti di percentuale in più rispetto alle detrazioni fiscali per ristrutturazione edilizia, ora al 50%.

Ma la risoluzione per la stabilizzazione delle detrazioni 65% risparmio energetico e consolidamento antisismico chiede anche che aumentino gli aventi diritto, includendo ad esempio anche l'edilizia popolare e gli immobili strumentali, come specifica Realacci: ''La risoluzione prevede inoltre che siano ampliati i soggetti fruitori dell'eco-bonus, includendo tra aventi diritto anche gli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, quelli relativi alla riqualificazione energetica di edifici interi, gli interventi di consolidamento antisismico degli edifici ricadenti in aree al alta pericolosità sismica che, per ragioni di tipo amministrativo, non rientrano ancora nelle zone 1 e 2 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, e gli interventi di consolidamento antisismico dei beni immobili strumentali e delle strutture alberghiere''.

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