Gas, calo della bolletta del 7% dal 1°ottobre

Dal prossimo autunno le famiglie italiane risparmieranno fino a 90 euro sulla bolletta del gas.

Gas, calo della bolletta del 7% dal 1°ottobre

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas rende noto attraverso un comunicato stampa che è stata approvata la seconda fase della riforma delle condizioni economiche del servizio di tutela gas. "L'obiettivo - riporta la nota - è garantire ai consumatori una tutela di prezzo, attraverso un percorso all'insegna della gradualità, avviato nel 2011 con i primi interventi nel mercato all'ingrosso del gas, proseguito attraverso successivi provvedimenti, dopo un ampio processo di consultazione"

Ma quali saranno gli effetti della riforma sulla bolletta delle famiglie italiane?

Secondo le previsioni, dopo il calo delle bollette del 4,2 % registrato ad aprile in seguito alla prima parte della riforma, è ipotizzabile, entro la fine dell'anno, un ulteriore abbassamento del gas per una famiglia tipo stimabile intorno al 7% per un risparmio complessivo pari a 90 euro.

La caratteristica più importante di questa riforma, prevede che dal 1° ottobre per il calcolo della materia prima si faccia riferimento al 100% ai prezzi spot del mercato all'ingrosso e non più anche ai contratti di lungo periodo. Spiega la nota : "questi contratti sono stati il principale riferimento nella formula di aggiornamento della materia prima fino all'aprile 2012 quando il loro 'peso' è stato ridotto al 95% e, successivamente, per effetto della prima fase della riforma gas dell'Autorità sono stati portati all'80% dall'aprile 2013".

Ecco in sintesi le novità più importanti della riforma.

  1. abbandono del riferimento storico dei contratti di approvvigionamento di lungo periodo, e quindi al petrolio;
  2. dal 1° ottobre per il calcolo della materia prima gas si farà riferimento al 100% ai prezzi di mercato spot;
  3. riduzione delle componenti a copertura del trasporto e dello stoccaggio della materia prima e l'introduzione di specifiche componenti di gradualità per tutti i venditori;
  4. rinegoziazione dei contratti di lungo periodo, imponendo che i benefici delle rinegoziazioni (in termini di riduzioni di prezzo) siano tempestivamente trasferiti ai clienti finali, ed in particolare nel momento in cui i prezzi dei contratti di lungo periodo dovessero risultare inferiori a quelli dei mercati spot.

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