Come ottenere una detrazione del 55% dell'Iva: la riqualificazione energetica

Non tutti sanno che gli interventi di risparmio energetico possono essere detratti per più della metà della spesa

Come ottenere una detrazione del 55% dell'Iva: la riqualificazione energetica

Se migliori "in verde" risparmi in tasse. In tempi di crisi riqualificare gli edifici seguendo politiche per il risparmio di energia sembra un investimento interessante. Proprio quando i prezzi degli immobili subiscono un forte ristagno di prezzi e vendita, infatti, le politiche di incentivi di risparmio energetico sembrano molto generose per chi decide di ristrutturare in "green" i propri edifici, sia privati che società terzi.

Ma veniamo ai fatti. Non tutti sanno che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi per la realizzazione di interventi di risparmio energetico possono usufruire di una detrazione del 55%, perché le aliquote sono regolate secondo questa tipologia di recupero edilizio.

E' sicura la notizia o è una bufala? Niente bufale da gossip in prima pagina. A confermarlo è Giorgio Confente autore del libro "L'Iva in edilizia 2012" edito da Maggioli Editore.

Come si fa a individuare l'aliquota? Per individuarla - e quindi applicarla - si deve tenere conto del tipo di intervento di riqualificazione (manutenzione, ristrutturazione, recupero etc.) consultabile direttamente online. In particolare quei lavori classificati come interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, applicati su immobili di residenza, godono di uno sconto del 10% di Iva. Stessa cosa per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni, a patto che siano in regime di contratto d'appalto.

Dove posso documentarmi in merito? Basta leggere la circolare 36/2007 dell'Agenzia delle Entrate riguardo alle manutenzioni ordinarie e straordinarie che recita così: "l'aliquota del 10% si applica alle prestazioni di servizi. Le cessioni di beni restano assoggettate alla aliquota IVA ridotta solo se la relativa fornitura è posta in essere nell'ambito di un contratto di appalto". Significa che le cessioni di beni con posa in opera sono fatturate con l'aliquota relativa al bene, quindi al 21%.

Si può applicare anche altrove l'aliquota del 10%? Sì, basta leggere attentamente la legge 457/1978 inerente alle ristrutturazioni edilizie - in particolare ai paragrafi C-D-E - più il n. 127-terdecies alle cessioni di beni finiti per la loro realizzazione. Per questa categoria, infatti, la riduzione dell'IVA si applica a prescindere dalla categoria catastale dell'edificio. Ovviamente devono essere in fase di recupero.

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